DIRITTO ALL’OBLIO E MOTORI DI RICERCA: IL BILANCIAMENTO TRA MEMORIA E OBLIO IN INTERNET E LE PROBLEMATICHE POSTE DALLA DE-INDICIZZAZIONE

DIRITTO ALL’OBLIO E MOTORI DI RICERCA: IL BILANCIAMENTO TRA MEMORIA E OBLIO IN INTERNET E LE PROBLEMATICHE POSTE DALLA DE-INDICIZZAZIONE

Il  diritto all’oblio – da intendersi quale diritto dell’individuo ad essere dimenticato tutela il riserbo imposto dal tempo ad una notizia già resa di dominio pubblico. Il diritto all’oblio viene Inteso sia come manifestazione del diritto alla riservatezza che come manifestazione del diritto all’identità personale.

 

 

L’abilità di ricordare e comunicare un gran numero di informazioni è ciò che distingue l’essere umano: “nessun altro animale porta con sé così tanti e complessi ricordi e li rievoca regolarmente
per il proprio diletto, per la propria sicurezza o per eseguire compiti complessi” 1; lo stesso progresso della civiltà umana è reso possibile dalla capacità di “trasmettere i ricordi, da una persona all’altra, da una generazione a quella successiva” 2. Il linguaggio, fondamentale nel processo di elaborazione e memorizzazione, ha consentito all’uomo di comunicare ai suoi simili informazioni complesse. Per lungo tempo, la trasmissione del sapere e della cosiddetta “memoria collettiva” fu affidata all’oralità. L’invenzione della scrittura prima e l’invenzione della stampa poi, aumentarono esponenzialmente la capacità umana di comu- * Il presente lavoro è stato preventivamente sottoposto a referaggio anonimo affidato a un componente il Comitato Scientifico dei Referenti della Rivista secondo le prassi correnti nella comunità dei giuristi.

nicare, trasmettere e conservare il sapere, consentendo una più
ampia e migliore trasmissione delle informazioni da una generazione
all’altra ed una loro maggiore diffusione. L’informatica e
Internet hanno comportato una nuova ed ulteriore accelerazione
delle umane possibilità di conservare, comunicare e trasmettere le
informazioni e il sapere. Oggi Internet consente, infatti, a chiunque
vi abbia accesso, sia di usufruire di un’ampia pluralità di
fonti, sia di divenire egli stesso creatore di contenuti. Al contempo,
però, la grande capacità di conservazione di informazioni
del digitale, unita all’ampia possibilità di creazione e comunicazioni
di contenuti offerta da Internet e alle capacità di ricerca e di
analisi dei dati, mediante complessi algoritmi, nonché la messa a
disposizione di tali possibilità di ricerca ad ogni utente, come nel
caso dei motori di ricerca, determinano un cambio di paradigma.
Internet — la cui memoria può essere descritta come immensa,
universale, densa, disorganizzata, volatile e persistente 3 — riduce
lo scarto temporale tra la produzione e l’utilizzazione del
sapere, promuove la cooperazione senza limiti spaziali e consente
una flessibilità peculiare nella costruzione dei contenuti 4. Con
specifico riferimento al tema dell’oblio, Internet solo raramente
dimentica. Eppure l’oblio è anch’esso parte dell’esistenza umana,
necessario all’individuo come alla società 5; e la sua assenza
rievoca l’inquietante narrazione di Borges sul personaggio Ireo
Funes condannato a ricordare ogni cosa 6. Fortemente connesso al
tempo, l’oblio consente, nella dimensione personale, la dimenticanza
di fatti, sensazioni ed emozioni vissute, caratterizzando “il
presente nella misura in cui esso organizza il passaggio da un
prima a un dopo” 7. In un’ottica più ampia e corale 8, l’oblio
assume un’ampia importanza ed è divenuto, nella storia, mezzo di
riappacificazione 9, ma anche, in alcuni casi, imposizione della

memoria dei vincitori sui vinti 10, ed interviene nella rappresentazione
del passato, che Ricoeur ricostruisce come “dialectique
des trois instances de la temporalité”, nella quale rilevano il
tempo nel quale il fatto è avvenuto, quello degli avvenimenti
succedutisi tra la posizione temporale nella quale il fatto è avvenuto
e il momento nel quale il fatto è analizzato e ricordato e il
momento in cui quel fatto viene ricordato e descritto 11.
Nell’era di Internet, l’immensa memoria messa a disposizione
dai byte non soltanto aumenta la quantità di tracce e di testimonianze,
riducendo drasticamente la possibilità di dimenticanze,
ma influisce sulla temporalità, presentando le informazioni con
modalità che non la pongono in evidenza, cosicché le informazioni
appaiono sospese in un “tempo sempre presente”.
Inoltre, grazie alle possibilità di effettuare ricerche rapide e
precise nella moltitudine di dati immessi online, sono modificate le
modalità di recupero delle informazioni: il recupero è dai motori
di ricerca reso semplice, veloce e a disposizione di chiunque vi
abbia accesso; ancora nelle possibilità di pochi soggetti è invece
quello effettuato mediante l’utilizzo di algoritmi e l’analisi dei Big
Data.
Infine, la possibilità per ogni utente di creare e condividere
un’informazione o un contenuto può determinarne la diffusione e
moltiplicazione esponenziale in tempi molto ridotti, cosiddetta
“viralità”, che determina non pochi problemi per la persona che
non ne avrebbe desiderato la diffusione o che di essa si penta.
Gli aspetti sopradescritti intervengono necessariamente sulla
comunicazione e diffusione del sapere, influenzando la singola
persona, con riferimento, in primo luogo, alle informazioni che la
riguardano, ora maggiormente registrate, comunicate, conservate
ed accessibili. Con riferimento alla dimensione personalistica,
l’individuo diviene maggiormente esposto alle molte rappresentazioni
di Sé che egli stesso o altri hanno affidato a Internet e ai dati
sempre più diffusamente e massivamente raccolti che “dicono al
mondo chi siamo” 12. Inoltre, la difficile dimenticanza che caratterizza
il digitale non è in sé idonea a consentire una progressiva
costruzione dell’identità personale come “un processo che si

caratterizza per progressive stratificazioni e cristallizzazioni di
informazioni personali ma, allo stesso tempo, anche per ripensamenti
di scelte, anche passate” 13, divenendo questi ultimi difficili
in un contesto ove la dimenticanza è ridotta al minimo e la
temporalità perde di significato.
L’identità personale, nel contesto digitale, appare come dispersa,
frammentata, dilatata, e instabile 14 e sta vivendo quella
che Rodotà definisce come una vera e propria rivoluzione, che
non può che assumere rilevanza anche sotto il profilo del diritto,
rendendo necessario il riconoscimento di forme di tutela della
persona anche in ambito digitale, al fine di garantire anche in tale
dimensione il pieno sviluppo della persona umana 15. In tale
contesto, il diritto all’oblio e, in senso più ampio, il diritto alla
protezione dei dati personali e alla loro cancellazione, realizzano
l’obiettivo di mantenere il rapporto tra la persona e il suo “corpo
digitale”, consentendo una forma di controllo e divenendo un’imprescindibile
tutela della persona e della sua identità.
2. IL DIFFICILE BILANCIAMENTO DEI DIRITTI E INTERESSI COINVOLTI.
Il diritto all’oblio, ultimo nato a coronamento di una stagione
che ha registrato la moltiplicazione dei diritti della personalità 16,
“creazione dottrinale e giurisprudenziale che oscilla tra il rispetto
della dignità e dell’identità della persona e del diritto alla riservatezza”
17, ha assunto nel nuovo contesto un’importanza ancora
maggiore ed ha subito un rilevante cambio di paradigma. In
passato, in un contesto nel quale la maggioranza dei casi riguardava
persone coinvolte in vicende di cronaca, la questione più
problematica concerneva la legittimità/illegittimità della nuova
pubblicazione di informazioni relative a fatti ormai risalenti,
trascorso un certo lasso temporale. Nell’era digitale la questione
permane, ponendosi, tuttavia, in termini diversi: per quanto
tempo è legittimo che l’informazione rimanga memorizzata (o
pubblicata o indicizzata dai motori di ricerca) in contrasto con la
volontà della persona alla quale l’informazione è riferita o riferibile?
La regola della dimenticanza ha ceduto il posto alla regola della
conservazione, non soltanto ponendo una delle più importanti
questioni che concernono il diritto all’oblio in termini diversi,

bensì anche, e soprattutto, moltiplicando le ipotesi di sua invocazione
e applicazione, con evidenti ripercussioni sulla rilevanza di
tale diritto per la tutela della persona. Prima della diffusione di
Internet, infatti, il diritto all’oblio riguardava in larga parte
vicende di cronaca riportate dai quotidiani, soggette ad una
rapida dimenticanza in ragione del breve ciclo di vita della carta
e, in particolare, di questo specifico mezzo di comunicazione. La
notizia permaneva conservata negli archivi e nelle biblioteche,
disponibile per chi avesse voluto impiegare una discreta quantità
di tempo al fine di rinvenirla e recuperarla. Solo raramente la
“vecchia notizia”, disponibile negli archivi dei quotidiani, veniva
ripresa dai giornalisti a distanza di tempo, generando, in tali
limitati casi, il problema del diritto all’oblio e della tutela della
persona. Con Internet tutto viene conservato (la regola è la
conservazione) e le tempistiche e le risorse da impiegare per il
rinvenimento della “vecchia informazione” si sono drasticamente
ridotte. Ciò rende l’individuo maggiormente esposto alle intrusioni
e agli sguardi indesiderati e pone il diritto all’oblio sotto una
luce nuova: non più diritto da invocare nei rari casi di una nuova
pubblicazione indesiderata, ma ogni qual volta s’intenda ottenere
quella dimenticanza che le nuove tecnologie tendono a rendere
impossibile.
Nonostante le modificazioni intervenute con l’avvento di Internet,
permane, tra gli aspetti più problematici concernenti il diritto
all’oblio, ed assume una maggior rilevanza in ragione delle modificazioni
sopra descritte, il problema della delimitazione dei casi
nei quali esso sia ritenuto sussistente, ovvero della individuazione
delle ipotesi nelle quali l’interesse della persona ad ottenere la
cancellazione debba prevalere sugli altri e diversi interessi che
possono legittimare la conservazione, la pubblicazione o l’indicizzazione
dell’informazione.
L’articolo 17 del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016,
relativo “alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”, nel prevedere un
diritto alla cancellazione (“diritto all’oblio”), afferma che l’interessato
ha il “diritto di ottenere dal titolare del trattamento la
cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato
ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare
senza ingiustificato ritardo i dati personali”, nei casi dallo
stesso articolo elencati. Tra questi, si possono distinguere, in
primo luogo, le ipotesi di trattamento ab origine illecito o comunque
contrario ai principi del Regolamento, nelle quali è sicuramente
sussistente e applicabile il diritto alla cancellazione. In
secondo luogo, vi sono le ipotesi nelle quali il trattamento dei dati
personali è basato sul consenso dell’interessato, per le quali la
revoca di tale consenso da parte dell’interessato è condizione
necessaria e sufficiente affinché sussista il diritto di ottenere la

cancellazione. In terzo luogo, ove, invece, il trattamento di dati
non sia ab origine illegittimo e sia basato su presupposti differenti
dal consenso, l’interessato ha diritto ad ottenere la cancellazione:
se i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali
sono stati raccolti o trattati, se non sussiste alcun motivo legittimo
prevalente, se i dati devono essere cancellati per adempiere un
obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro
cui è soggetto il titolare del trattamento.
Con riguardo ai legittimi motivi che possono prevalere sul
diritto alla cancellazione, il terzo comma dell’articolo 17 del
Regolamento indica alcune ipotesi: il diritto alla cancellazione non
è applicabile ove il trattamento sia necessario per l’esercizio del
diritto alla libertà di espressione e di informazione, per l’adempimento
di un obbligo legale previsto dal diritto dell’Unione o dal
diritto dello Stato membro cui il titolare del trattamento è soggetto,
per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse
oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare
del trattamento, per motivi di interesse pubblico nel settore della
sanità pubblica, a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di
ricerca scientifica o storica o a fini statistici, per l’accertamento,
l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria. Inoltre, ai
sensi del considerando n. 73, ulteriori limitazioni del diritto alla
cancellazione possono essere introdotte dagli Stati membri o dal
diritto dell’Unione, nel rispetto della Carta di Nizza e della
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e
delle libertà fondamentali, purché ciò sia necessario e proporzionato
in una società democratica per la salvaguardia e la tutela di
alcuni importanti obiettivi di interesse generale 18.
La determinazione dell’ampiezza di tali motivi ed interessi da
considerarsi prevalenti incide direttamente sull’ampiezza del riconoscimento
del diritto all’oblio. Inoltre, essendo suscettibile di
modifiche da parte dei singoli Stati membri, può comportare una
differenziazione nell’estensione del diritto all’oblio nei diversi
ordinamenti.
Con riguardo a Internet il problema del bilanciamento del
diritto all’oblio con altri diritti si pone, innanzitutto, rispetto al
diritto alla libertà di espressione. Quest’ultimo, infatti, si configura
quale diritto collettivo e diritto sociale; è definito dalla Corte
costituzionale italiana “pietra angolare dell’ordine democratico”
19, nonché uno dei diritti che “maggiormente condizionano il
modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in ogni suo

aspetto culturale, politico, sociale” 20, ed evidentemente può essere
ritenuto, in taluni casi, prevalente sull’interesse della persona
ad ottenere la cancellazione dell’informazione.
L’individuazione dei casi nei quali sussista una forma di espressione
tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, ed idonea a
prevalere sul diritto alla cancellazione, è affidata al bilanciamento
da operarsi in relazione alla singola fattispecie e alla singola
espressione, in quanto non sarebbe possibile proprio per la
natura stessa del conflitto individuare un criterio astratto fondato
esclusivamente sulla gerarchia dei valori” 21. Ciò nonostante,
l’analisi delle pronunce giurisprudenziali e dei provvedimenti
dell’Autorità garante, unitamente ad alcune indicazioni fornite
dall’Article 29 Working Group nelle Linee Guida 22 per l’implementazione
della pronuncia della Corte di Giustizia resa nel caso
“Google Spain” 23, consentono una prima individuazione di alcuni
dei criteri che possono fornire una guida nel delicato bilanciamento
dei diversi diritti coinvolti.

Le indicazioni fornite dall’Article 29 Working Group sono relative
al peculiare trattamento effettuato dai motori di ricerca, ma
in parte sono applicabili anche ad altri contesti nei quali vi sia un
trattamento che comporti la “pubblicazione”, ovvero la condivisione,
con un pubblico indeterminato, dei dati oggetto del trattamento,
qual è, tipicamente, il trattamento di dati effettuato
mediante pubblicazione in Internet.

Lasciando da parte i casi nei quali il trattamento sia basato
esclusivamente sul consenso dell’interessato (e nei quali, come già
ricordato in precedenza, la revoca del consenso è sufficiente per
legittimare il diritto alla cancellazione), con riguardo agli ulteriori
criteri, da applicare nel bilanciamento tra diritti e interessi
contrastanti, è possibile individuare: i criteri connessi alla tutela
dell’individuo rispetto a situazioni o trattamenti suscettibili di
recargli un notevole pregiudizio, quelli volti alla tutela della
libertà di espressione e del diritto degli individui di informarsi ed
essere informati e quelli che pongono in rilievo il fattore tempo
quale elemento idoneo ad intervenire sul bilanciamento stesso.

 

Nell’ambito della prima macro-categoria si pongono la peculiare
e più incisiva tutela della riservatezza in caso di trattamenti
concernenti minori o trattamenti relativi a dati cosiddetti “sensibili”
(quali ad esempio le informazioni relative alla vita sessuale,
alla salute, al credo religioso, etc.) e la maggior propensione alla
cancellazione nei casi nei quali il trattamento arrechi pregiudizio
alla persona interessata o abbia un impatto sproporzionatamente
negativo o esponga l’interessato a qualche rischio ulteriore (ad
esempio al furto di identità o allo stalking).
Con riguardo alla tutela della libertà di espressione e del diritto
degli individui di informarsi ed essere informati, devono essere
valutati come elementi che limitano o escludono il diritto alla
cancellazione: la pubblicazione per scopi giornalistici, la correttezza
e completezza dell’informazione resa e il ruolo pubblico o di
“personaggio pubblico” rivestito dalla persona interessata. Nello
stesso senso giocherà il fatto che le informazioni concernano la
vita lavorativa o professionale della persona interessata, e ciò in
particolare ove tale attività possa essere oggetto di pubblico
interesse.
Infine, per quanto concerne il fattore tempo, le Linee Guida
affermano che ove sia trascorso un notevole lasso di tempo dalla
pubblicazione l’interesse degli utenti potrebbe non essere più
prevalente nel bilanciamento, nonché che, se l’informazione non
è aggiornata o è superata, si deve propendere per la cancellazione.
Infine, per il peculiare caso nel quale l’informazione riguardi
un procedimento giudiziario ancora in corso, le Linee
Guida specificano che è possibile rinviare la decisione sulla cancellazione
al momento della conclusione del procedimento.
Criteri molto simili emergono dalle pronunce del Garante per la
protezione dei dati personali italiano.

Alcune pronunce del Garante che hanno accolto le richieste alla
cancellazione si sono fondate su motivi riconducibili alla prima
macro-categoria sopra individuata: nel bilanciamento tra diritti e
interessi confliggenti, alla protezione dei dati personali è stato
riconosciuto un ruolo preponderante, ad esempio, nel caso di
informazioni sensibili concernenti la vita sessuale 24.
In qualche pronuncia la cancellazione è, inoltre, legittimata
anche dal fatto che l’informazione è tale da generare un’impressione
negativa sproporzionata rispetto al fatto narrato 25.
Con riguardo alla tutela della libertà di espressione, il Garante
ha ritenuto insussistente ab origine l’interesse pubblico alla conoscenza
delle informazioni nel caso di alcuni commenti pubbli-

cati su un blog 26 e in un caso di pubblicazioni riconducibili alla
stessa ricorrente 27, mentre in una diversa pronuncia ha ritenuto
il pubblico interesse molto limitato, in ragione della rilevanza nel
solo ambito sociale di riferimento 28.
In un diverso provvedimento, nonostante l’interesse pubblico
alla conoscenza della notizia, il Garante ha ritenuto sussistente il
diritto alla cancellazione in quanto l’articolo conteneva informazioni
personali “eccedenti”, affermando che il giornalista può
diffondere dati personali ma nei limiti dell’essenzialità dell’informazione
29.
Per quanto concerne il fattore tempo, si rinvengono pronunce
nelle quali l’ampio lasso temporale trascorso ha determinato il
venir meno dell’interesse pubblico prima sussistente 30, nonché
un caso nel quale la cancellazione è stata concessa, nonostante il
ruolo pubblico un tempo rivestito, in quanto trattavasi di una
“fase politica del ricorrente ormai conclusa” 31.
Nell’analisi della casistica dei procedimenti nei quali il ricorso
promosso innanzi al Garante è stato da questi rigettato, si rinvengono
ipotesi nelle quali si trattava di notizie recenti e di
pubblico interesse 32 o di notizie relative a vicende processuali
ancora in corso 33, e altre nelle quali, nonostante il tempo trascorso,
la rilevanza e l’interesse nazionale per il caso descritto
dalle cronache consentiva il sussistere della prevalenza dell’interesse
alla conoscenza dell’informazione 34. Costituiscono, inoltre,
criteri che hanno legittimato, nella giurisprudenza del Garante, la
prevalenza del pubblico interesse, il ruolo pubblico rivestito dal
soggetto interessato 35, nonché la vita professionale di interesse
pubblico 36. In un caso, infine, il Garante ha ritenuto che i recenti

sviluppi della vicenda narrata avevano rinnovato l’attualità della
notizia 37.
Si tratta, ad ogni modo, di criteri destinati a specificarsi ulteriormente
con il progressivo stratificarsi delle pronunce, anche
delle autorità giudiziarie e delle Corti superiori ed europee, e che
potrebbero in un secondo tempo divenire oggetto di disposizioni
legislative, da formularsi sempre, ad avviso di chi scrive, in modo
tale da consentire la valutazione in concreto degli interessi coinvolti
e l’individuazione dell’interesse da considerarsi prevalente
nel caso specifico.
Tra gli altri interessi rilevanti e confliggenti rispetto al diritto
alla cancellazione e al diritto alla protezione dei dati personali vi
sono gli interessi pubblicistici. Tra le più importanti decisioni, si
richiama il cosiddetto caso “Manni” 38, recentemente deciso dalla
Corte di Giustizia, vertente sulla richiesta di cancellazione di
alcuni dati personali contenuti nel Registro Imprese, in relazione
al quale la Corte ha affermato che non dovrebbe sussistere un
diritto alla cancellazione per i dati personali contenuti nel registro
delle imprese, ma che, decorso un periodo sufficientemente lungo,
in base ad una valutazione da compiersi caso per caso, può essere
eccezionalmente giustificato, per ragioni preminenti e legittime
connesse alla situazione particolare, limitare l’accesso ai dati
personali contenuti nel registro ai terzi che dimostrino un interesse
specifico alla loro consultazione 39.

3. LE PROBLEMATICHE POSTE DALLA DE-INDICIZZAZIONE.
I motori di ricerca, utilizzati dalla maggior parte degli utenti per
effettuare ricerche in Internet, operano mediante applicazione di
complessi algoritmi, analizzando i contenuti presenti online, catalogandoli
e fornendo agli utenti che li interrogano elenchi di link
a pagine web compatibili con la ricerca da questi effettuata.
Mediante tali operazioni, i motori di ricerca influiscono sulle
possibilità degli utenti di rinvenire informazioni e contenuti specifici,
sia facilitando e velocizzando la ricerca, sia incidendo sulla
visibilità delle pagine web, in ragione della diversa posizione ad
esse attribuita nella visualizzazione dei risultati.

Al contempo, influiscono sulla possibilità di reperire informazioni
relativamente ad una specifica persona, consentendo di
ritrovare, in pochi secondi, le informazioni che la riguardano
presenti online. La scarsa propensione all’oblio che caratterizza
Internet viene accentuata, poiché le informazioni riguardanti una
persona pubblicate online divengono fruibili a chiunque in modo
rapido ed economico, mediante la ricerca per nominativo.
Il problema dei motori di ricerca e del loro ruolo nell’ambito del
diritto all’oblio e della tutela della persona è emerso e divenuto
oggetto di dibattito dottrinale a seguito della pronuncia della
Corte di Giustizia del 13 maggio 2014, resa nella causa C-131/12,
nota come “Google Spain”, che costituisce senza dubbio la pronuncia
più importante sul tema del diritto all’oblio nell’era digitale
40. La pronuncia della Corte di Giustizia ha, per la prima
volta, affermato che anche l’elaborazione di dati effettuata dal
motore di ricerca costituisce un trattamento e che il motore di
ricerca deve essere considerato titolare del trattamento e responsabile
per esso ai sensi della disciplina per la protezione dei dati
personali. Inoltre, la Corte ha affermato che, ove il trattamento
incida significativamente sui diritti fondamentali al rispetto della
vita privata e alla protezione dei dati personali, nel caso in cui la
ricerca con l’aiuto di tale motore venga effettuata a partire dal
nome di una persona fisica, l’interessato ha diritto di richiedere
che vengano soppressi, dall’elenco di risultati che appare a seguito
di una ricerca effettuata a partire dal suo nome, i link verso
pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni a lui
relative. Tale diritto è esercitabile direttamente verso il motore di
ricerca, senza necessità di rivolgersi preventivamente al soggetto
che aveva pubblicato i dati; l’interessato può anche rivolgersi alle
Autorità garanti e giurisdizionali, le quali potranno ordinare al
motore di ricerca di effettuare tale rimozione, cosiddetta “deindicizzazione”.
Il diritto alla de-indicizzazione può essere, quindi, definito come
il diritto dell’interessato di rivolgersi direttamente al motore di
ricerca per ottenere la rimozione dei link risultanti a seguito di
una ricerca effettuata a partire dal suo nominativo, ove non vi
siano altri interessi prevalenti che legittimino la permanenza del
risultato della ricerca.
In particolare, sia la Corte di Giustizia che l’Article 29 Working
Group sottolineano che la persona interessata può ritrovarsi

eccessivamente esposta, in ragione della possibilità per chiunque
abbia accesso ad Internet di effettuare ricerche e “indagini” su
una persona fisica, in modo celere ed economico, mediante ricerche
per nominativo, che consentono il reperimento del contenuto
“anche a quegli utenti che non avrebbero altrimenti trovato la
pagina web” 41 specificamente ricercata. Mediante la ricerca per
nominativo è, infatti, possibile, per coloro che effettuano la
ricerca, ottenere “attraverso l’elenco di risultati una visione
complessiva strutturata delle informazioni relative a questa persona
reperibili su Internet, che consente loro di stabilire un
profilo più o meno dettagliato di quest’ultima” 42, incidendo “in
modo significativo e in aggiunta all’attività degli editori di siti web,
sui diritti fondamentali alla vita privata e alla protezione dei dati
personali” 43.
Se già prima della pronuncia era possibile rivolgersi al gestore
del sito sul quale le informazioni erano state originariamente
pubblicate e indipendentemente da tale richiesta di cancellazione
al cosiddetto “webmaster”, la Corte afferma il diritto alla deindicizzazione
verso il motore di ricerca, ritenendo che, “tenuto
conto della facilità con cui informazioni pubblicate su un sito web
possono essere riprodotte su altri siti, nonché del fatto che i
responsabili della loro pubblicazione non sempre sono assoggettati
alla normativa dell’Unione, non sarebbe possibile realizzare
una tutela efficace e completa delle persone interessate nel caso in
cui queste dovessero preventivamente o in parallelo ottenere dagli
editori di siti web la cancellazione delle informazioni che le
riguardano” 44.
Si tratta, a ben vedere, di un diritto in gran parte diverso
rispetto al classico diritto alla cancellazione dei dati, che oltre ai
citati problemi di bilanciamento solleva questioni ulteriori.
In primo luogo, è necessario evidenziare che il trattamento
effettuato dal motore di ricerca costituisce un trattamento peculiare
e diverso rispetto al trattamento della medesima informazione
effettuata sul sito web d’origine, essendo diverse sia le
finalità che le modalità. Ciò comporta, come affermato dalla Corte
di Giustizia 45 e in alcune pronunce del Garante per la protezione
dei dati personali 46, una diversa valutazione degli interessi coinvolti
e può condurre anche a decisioni nelle quali è negata la

cancellazione dei dati dal sito web di origine mentre viene ordinata
la de-indicizzazione, in ragione del maggior pregiudizio per
la persona che l’indicizzazione comporta.
In secondo luogo, occorre sottolineare che, seppure la deindicizzazione
possa apparire come una misura meno drastica
della cancellazione, anch’essa solleva l’esigenza di un bilanciamento
con il diritto alla libertà di espressione e il diritto ad
informarsi e ad essere informati: pur non essendovi una cancellazione
del contenuto da Internet, bensì soltanto la cancellazione
dall’elenco dei risultati forniti dal motore di ricerca, essa determina
una perdita di visibilità notevole. Come si è già sottolineato,
tale diminuita visibilità, nell’immensità di Internet, può produrre
effetti concretamente non lontani da quelli della cancellazione.
Tale aspetto, di grande importanza, deve essere tenuto da conto
nell’analisi di alcune problematiche concernenti le procedure ora
in essere concernenti la cancellazione e la de-indicizzazione.
Con riguardo agli aspetti procedurali una delle critiche che è
stata da più parti mossa alla sentenza in questione 47 concerne
l’opportunità di affidare, in prima battuta, la decisione sulla
de-indicizzazione dei contenuti direttamente ai motori di ricerca,
sebbene tale decisione, in ogni caso, possa essere oggetto di ricorso
al Garante o innanzi alle autorità giurisdizionali. In realtà, il
meccanismo in sé non sorprende lo studioso di privacy e protezione
dei dati personali, essendo il medesimo previsto più in
generale per la cancellazione dei dati, ma la de-indicizzazione
presenta peculiarità che richiederebbero, ad avviso di chi scrive,
alcune differenziazioni e alcune differenti previsioni procedurali.
Un primo aspetto di pronta evidenza è la presenza di almeno tre
soggetti coinvolti. Mentre con riguardo alla cancellazione dei dati
tradizionali vi sono tipicamente due soggetti (il titolare del trattamento
e la persona interessata) nella de-indicizzazione sono tre:
la persona interessata, il “titolare del trattamento – motore di
ricerca” e il “titolare del trattamento – autore del sito d’origine”.
Questa considerazione pone immediatamente in luce il problema
sollevato da una richiesta di de-indicizzazione rivolta dalla persona
interessata al solo motore di ricerca, con possibilità di
quest’ultimo di decidere in assenza di alcuna comunicazione o
difesa dell’autore del contenuto. Se anche la de-indicizzazione,
come detto, è idonea a incidere sulla diffusione di un’informazione
o sul suo oblio, riducendo ampiamente l’accessibilità per gli
utenti a quel contenuto, allora lo stesso autore dovrebbe essere
coinvolto ai fini della decisione su di esso, sia in prima istanza
innanzi al motore di ricerca stesso, sia nelle eventuali fasi succes-

sive. È evidente, infatti, che il motore di ricerca non può essere
anche il portatore degli interessi di altri soggetti alla conservazione
della indicizzazione del contenuto.
Si ritiene, altresì, opportuno evidenziare che la pronuncia della
Corte di Giustizia si riferisce alla de-indicizzazione delle sole
ricerche effettuate a partire dal nominativo dell’interessato. Sebbene
tecnicamente non sia agevole per tutti i motori di ricerca
effettuare la distinzione tra ricerca per nominativo e ricerca
mediante altra parola chiave che rimanda al medesimo contenuto,
si tratta soluzioni suscettibili di incidere in modo assai riverso sul
diritto alla libertà di espressione e il diritto ad informarsi e ad
essere informati. Effettuando la de-indicizzazione delle sole ricerche
effettuate a partire dal nominativo dell’interessato, infatti, si
interviene eliminando la possibilità di rinvenire il contenuto ove la
ricerca sia effettuata con riferimento alla specifica persona sulla
quale si ricercano le informazioni, senza tuttavia incidere sulla
possibilità di rinvenire il medesimo contenuto effettuando ricerche
mediante altre parole chiave correlate a un fatto o a un
evento.
Grazie a tale distinzione, ad avviso di chi scrive, è possibile
ristabilire un equilibrio tra il diritto ad informarsi e ad essere
informati e il diritto alla tutela della riservatezza e dell’identità
personale, laddove non rilevino circostanze ulteriori idonee a
legittimare il rinvenimento anche attraverso la ricerca per nominativo.
La distinzione descritta pone, tuttavia, un problema ulteriore.
Come si è detto, l’interessato può rivolgersi alternativamente o
cumulativamente al motore di ricerca o al webmaster, e dunque
può richiedere al webmaster stesso la cancellazione o la deindicizzazione.
Tuttavia, attualmente non è tecnicamente possibile
per il webmaster effettuare la deindicizzazione soltanto per
nominativo. La deindicizzazione soltanto per nominativo è attualmente
possibile solo da parte del motore di ricerca. Ciò renderebbe
opportuno che le autorità competenti si forniscano di
procedure che consentano comunque di chiamare in causa tutti i
soggetti coinvolti e di vagliare tutte le diverse possibilità, per
evitare che la soluzione finale dipenda dalla scelte, spesso non
completamente consapevoli, del ricorrente.
Si tratta di problemi aperti, ai quali non è stata data sufficiente
attenzione e che, ad avviso di chi scrive, richiedono la definizione
di criteri e procedure comuni negli Stati membri, idonei a tutelare
tutti i soggetti coinvolti. Al contempo, tuttavia, l’introduzione di
prescrizioni di tal genere, non deve avere l’effetto di precludere
l’ingresso nel mercato a nuovi soggetti, né consolidare ulteriormente
le posizioni dominanti già presenti nel settore. Si deve
infatti tenere presente che solo i motori di ricerca più importanti
e consolidati potrebbero essere in grado, anche sul piano tecnico,

Nell’era digitale, se da un lato il problema del diritto all’oblio si
pone con rinnovata urgenza, poiché le informazioni su una persona
sono suscettibili di una conservazione e stratificazione potenzialmente
infinite, d’altra parte la sua tutela non si pone più
come un’alternativa tra cancellazione e non cancellazione dei
dati, ma permette la scelta tra, per lo meno, tre differenti opzioni:
la cancellazione totale dal sito web di origine, la de-indicizzazione
dell’intero contenuto e la de-indicizzazione per nominativo (ma le
soluzioni potrebbero moltiplicarsi: ad esempio prescrivendo la
anonimizzazione dell’informazione sul sito web di origine). Come
si è già evidenziato in precedenza, la scelta di un’opzione piuttosto
che un’altra comporta ripercussioni differenti con riguardo al
bilanciamento tra i diritti dell’autore del contenuto o del sito web
di origine e quelli della persona interessata. Non si tratta, dunque
di cancellare un contenuto oppure renderlo conoscibile a tutti: la
soluzione migliore può consistere nel modulare adeguatamente la
facilità con cui tale contenuto può essere reperito.
A tal fine, è tuttavia necessaria la previsione di procedure
uniformi che consentano di valutare congiuntamente la possibilità
di adottare ciascuna di esse, senza affidare alla richiesta e al
ricorso del ricorrente la scelta tra le diverse soluzioni.
Con riguardo alle procedure per ottenere la de-indicizzazione
da parte del motore di ricerca è, come si è già sottolineato,
evidente la necessità del coinvolgimento di tutti e tre i soggetti
coinvolti (webmaster o autore del contenuto, motore di ricerca e
persona interessata). Il motore di ricerca, infatti, non può essere
ritenuto soggetto portatore anche degli interessi propri dell’autore
della pubblicazione o del webmaster del sito d’origine, né
tanto meno garante della libertà di espressione. Ed anzi, il nostro
problema pone in piena evidenza il delicato ruolo che i motori di
ricerca svolgono oggi rispetto alla informazione.
Il concreto funzionamento che caratterizza oggi Internet determina
la centralità dei motori di ricerca nel reperimento di qualsiasi
contenuto. Benché, cioè, in teoria, qualsiasi sito sia accessibile
a chi ne conosca l’URL, è del tutto evidente che in pratica la
grandissima maggioranza degli utenti individua le informazioni di
interesse soltanto attraverso i motori di ricerca. I motori di
ricerca si trovano così ad essere concretamente un mezzo indispensabile
di accesso alle informazioni; e appare allora ormai
sicuro che essi non possano godere di discrezionalità assoluta
rispetto alla selezione ed organizzazione dei risultati della ricerca.
Essi operano allo stato mediante applicazione di complessi algoritmi,
per i quali invocano il segreto industriale e che non sono al

momento conoscibili da parte degli utenti e rispetto ai quali si
pongono problemi di conoscibilità da parte delle stesse autorità
pubbliche. Tali algoritmi non rispondono sicuramente a logiche
strettamente necessitate, ma anzi la ricerca di una piena corrispondenza
alle aspettative e ai desideri degli utenti determina il
maggiore o minore successo dello stesso motore di ricerca. Resta
tuttavia sicuro, almeno in linea di principio, che la rimozione di
alcuni risultati o un deliberato intervento nella posizione degli
stessi non rientra nella discrezionalità del motore di ricerca, e si
potrebbe porre in contrasto con la libertà di espressione o potrebbe
essere ritenuto come lesivo della disciplina concorrenziale
48.
Se al motore di ricerca non spetta una simile discrezionalità,
sembra assai discutibile che lo stesso motore di ricerca si trovi in
definitiva ad essere investito del delicato bilanciamento tra diritti
dell’interessato e interesse al pubblico all’informazione che spesso
le richieste di deindicizzazione implicano. Si deve sottolineare che
attualmente Google presenta una scarsa propensione alla deindicizzazione
(tanto che appare più facile in molti casi ottenere la
cancellazione da parte dei webmaster o degli autori). Tuttavia,
ove l’atteggiamento dei motori di ricerca, di fronte al rischio di
controversie e dei relativi costi, mutasse, potrebbe non apparire
del tutto implausibile il rischio di deindicizzazione di fronte a
richieste pretestuose o infondate.
La rilevanza pubblica del ruolo svolto dal motore di ricerca,
quale mezzo concretamente utilizzato dagli utenti per l’accesso
alle informazioni in Internet, unitamente alla presenza di posizioni
monopolistiche/oligopolistiche, dovrebbero consentire e legittimare
un controllo sulle modalità mediante le quali questi
soggetti operano l’indicizzazione e la de-indicizzazione. Con specifico
riguardo al diritto alla de-indicizzazione e, in senso più
ampio, con riferimento alla rimozione di risultati della ricerca,

l’adozione di procedure uniformi, garantiste e trasparenti, per
delimitare, circoscrivere e controllare il potere decisionale e la
discrezionalità del motore di ricerca, sembra necessaria per limitare
la crescente signoria, generata anche dalle posizioni dominanti
allo stato esistenti.

First, the article describes how the right to be forgotten has changed
in the digital era: the increase of information storage, data analysis,
and online activities, has determined a shift of paradigm. In the conflict
between memory and forgetfulness the rule has become memory.
In this new informational context the right to be forgotten is a
fundamental right of the individual and her conflict against the freedom
of speech is now crucial. The article turns to this conflict in the
second part.
In the third part, the article focuses on search engines and it
underlines that the right to be forgotten is not just a binary decision
between delete or not delete. There are, in fact, intermediate solutions
and delisting can be used for reducing the visibility of an information
without deleting it and it could be modulated. For example, it is
fundamentally different if we were to delete an article from the results
when the search is made with the data subject name or if we delete it
from any possible query.

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