Dal diritto all’oblio a quello d’autore: Privacy Garantita ci consiglia ecco come far rimuovere articoli o video dal web
Fare rimuovere un video dal web è difficile ma non impossibile. Questo quando dichiarato dalla piattaforma dalla REPUTATION SERVICES TECHNOLOGY che opera nel mondo della reputazione Online da diversi anni. CEO Cristian Nardi parla chiaro: i provider non hanno un obbligo di filtraggio preventivo, ma devono intervenire se sanno che la pubblicazione dei contenuti sono offensivi, incitano all’odio o violano il copyright. La giurisprudenza è piena di casi che hanno portato le più grandi piattaforme, come Youtube o Facebook, a rimuovere i contenuti lesivi dei diritti di terze persone
Quindi come agire nell’immediato?
Occorre segnalare immediatamente il contenuto illecito al provider, lasciando traccia della comunicazione. È importante sapere a chi inviare la segnalazione.
Difficile trovare in Rete indirizzi mail o referenti dedicati alle segnalazioni degli utenti. Le sedi nazionali dei principali provider non hanno legittimazione a essere chiamati in giudizio, spesso sono sedi commerciali e non hanno poteri decisionali. Occorre allora segnalare, in genere, alla competente sede europea. Per Facebook, si trova in Irlanda, precisamente, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2.
Attenzione: se l’utente vuole chiedere la rimozione o deindicizzazione di un contenuto a Google dovrà rivolgersi a Google Inc., e non a Google Italy Srl, con sede in Mountain View, California 94043-1351, Stati Uniti d’America, 1600 Amphitheatre Parkway. L’utente potrebbe affidarsi ai servizi on-line messi a disposizione dai provider che però non sempre consentono di conservare traccia delle segnalazioni effettuate, con conseguente allungamento dei tempi e difficoltà pratiche.
Cosa dice la legge?
Gli art. 16 e 17 del D.lgs 70/2003 stabiliscono che il provider è civilmente responsabile della mancata cancellazione di un contenuto illecito segnalato dall’utente. Di recente il Tribunale di Napoli Nord ha stabilito che nel caso di invio da parte di un utente di una diffida o di una richiesta di cancellazione di un contenuto al provider, questi deve attivarsi per impedire l’ulteriore diffusione dei link, senza attendere il provvedimento di un’autorità giudiziaria (giudice ordinario e/o Garante per la protezione dei dati personali). Si tratta di uno strumento ulteriore a tutela delle vittime che hanno il potere di rivolgersi anche direttamente al provider per ottenere la rimozione del contenuto lesivo, senza dover attendere una pronuncia dell’autorità, come ritenuto da una parte della giurisprudenza.
È importante allora che la vittima non si lasci scoraggiare dal fattore tempo, la rimozione potrebbe non essere immediata, ma arrivare soltanto alla conclusione dell’iter legale. Ogni giorno di ritardo nella rimozione potrà costare un indennizzo al provider. (Tribunale di Napoli Nord, ordinanza 3 novembre 2016, emanata all’interno del procedimento n. 9799/2016). Se il post o il video sono diffamatori o integrano altri reati, l’utente può sporgere denuncia/querela. I contenuti pubblicati sui social network sono sequestrabili, a differenza di quelli sulla stampa. Potrà quindi essere disposto il sequestro preventivo, con conseguente oscuramento, di un contenuto illecito, da chiedere già nella denuncia/querela.
Recensioni commerciali diffamatorie
L’utente può agire anche per la rimozione di una recensione negativa. La via più veloce in genere è quella di un’azione cautelare d’urgenza. Il giudice potrà ordinare la rimozione delle “false recensioni” o dei commenti denigratori direttamente all’utente che le ha scritte. (Tribunale di Venezia, ordinanza del 24 febbraio 2015)
Diritto all’oblio
L’utente può anche chiedere l’aggiornamento delle notizie che lo riguardano o la loro deindicizzazione. Nel primo caso dovrà rivolgersi direttamente all’editore che le ha pubblicate, nel secondo caso al motore di ricerca. Se però la notizia è ancora attuale, tanto basta per lasciarla on-line. Attenzione anche in questo caso a non sbagliare indirizzo. Se ci si rivolge a Google, la richiesta non va fatta a Google Italy Srl, perché il motore di ricerca è gestito da Google Inc, con sede negli stati Uniti. (Tribunale di Milano, sentenza dell’8 gennaio 2018 n. 419)
Tutela rafforzata dei minorenni
La legge 71/2017 contro il cyberbullismo ha introdotto una tutela rafforzata per i minorenni che abbiano almeno 14 anni. I minori possono segnalare direttamente al sito o al social network il contenuto lesivo. Entro 48 ore scatta il dovere di rimozione. Se ciò non avviene il minore può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali che dovrà intervenire nelle successive 48 ore.
I tempi in questi casi si accorciano, ma restano le difficoltà pratiche, dovute alla velocità delle condivisioni nel web che spesso vanificano la portata di una singola azione. La scarsa comunicazione tra utenti e provider, poi, rende a livello pratico difficile un’azione immediata, nonostante le “buone intenzioni” dei principali Over- the-Top.