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Il diritto di cronaca scade proprio come il latte, lo yogurt o un barattolo di gelato.
E’ questa la sintesi – tradotta a beneficio dei non addetti ai lavori – della Sentenza n. 13161 con la quale lo scorso 24 giugno la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità di una decisione resa nel 2013 dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona.
La vicenda all’origine della recentissima pronuncia dei Giudici della Suprema Corte trae origine dall’iniziativa dei proprietari di un ristorante che avevano mal digerito la circostanza che nell’archivio online di Primadanoi.it [qui la loro cronaca di questa mattina] – un quotidiano online locale abruzzese – fosse rimasta accessibile la notizia del loro coinvolgimento in una vicenda giudiziaria.
Nessuna contestazione circa la veridicità dei fatti raccontati nell’articolo relativo, tra l’altro, ad un procedimento penale non ancora conclusosi e nessun dubbio circa il fatto che, almeno per la comunità locale, si trattasse di fatto di innegabile interesse pubblico.
Solo, a due anni e mezzo dai fatti oggetto dell’articolo, i proprietari del ristorante avevano ritenuto che il diritto di cronaca, da solo, non bastasse più a giustificare la permanenza online di quell’articolo che comprometteva la loro reputazione e l’immagine del loro ristorante.
Davanti al rifiuto di Primadanoi.it di rimuovere il pezzo in questione dal proprio archivio online, quindi, i proprietari del ristorante si sono rivolti al Tribunale di Ortona che con una decisione che già all’epoca fece discutere, stabilì che, in effetti, trascorsi due anni dalla vicenda e dalla pubblicazione dell’articolo, la sua pubblicazione – sebbene solo nelle pagine di archivio – non appariva più giustificata, né giustificabile in nome del diritto di cronaca.
E qui, nella vicenda, la beffa si aggiunge al danno.
Giacché, infatti, nelle more del giudizio, l’editore aveva deciso di rimuovere il pezzo incriminato nell’auspicio di voltare pagina, il Tribunale non potendo disporre la rimozione di un articolo già cancellato si è visto costretto a limitarsi – si fa per dire – a condannare la testata a risarcire agli interessati il pregiudizio loro arrecato lasciando accessibile il pezzo troppo a lungo, oltre alla rifusione delle spese del giudizio.
Sembrava un caso di scuola di errore giudiziario, un macroscopico fraintendimento del diritto all’oblio, una decisione destinata ad essere cancellata dalla storia dai Giudici della Corte di Cassazione.
Ma non è andata così.
Con la Sentenza dello scorso 24 giugno, infatti, i Giudici di legittimità hanno condiviso e confermato il principio sancito dai colleghi del Tribunale di Ortona: “La facile accessibilità e consultabilità dell’articolo giornalistico, molto più dei quotidiani cartacei tenuto conto dell’ampia diffusione locale del giornale online, consente di ritenere che dalla data di pubblicazione fino a quella della diffida stragiudiziale sia trascorso sufficiente tempo perché perché le notizie divulgate con lo stesso potessero soddisfare gli interessi pubblici sottesi al diritto di cronaca giornalistica, e che quindi, almeno dalla data di ricezione della diffida, il trattamento di quei dati non poteva più avvenire…”.
La “scadenza” del diritto di cronaca, nella vicenda in questione, è stata fissata – dai Giudici ed in assenza di qualsivoglia norma di legge – in due anni e mezzo [ndr il tempo intercorso tra la pubblicazione dell’articolo e il ricevimento della diffida da parte dei proprietari del ristorante].
La motivazione dei Giudici sul punto è di disarmante semplicità: la grande accessibilità di un pezzo pubblicato online consentirebbe di ritenere che, in due anni e mezzo, l’interesse pubblico alla conoscenza della notizia sia stato soddisfatto e, dunque, il diritto alla privacy del singolo deve tornare a prevalere su quello della collettività ad informarsi e di un giornale ad informare.
Il principio, fissato così ed in assenza di correttivi, rischia di abbattersi con la stessa leggerezza di una tessera del domino su tutte le altre che la seguono, sugli archivi storici di tutti i maggiori quotidiani online ai quali, chiunque, da domani potrebbe chiedere non solo di disindicizzare gli articoli che lo riguardano ma di cancellarli integralmente a prescindere dalla veridicità delle notizie narrate e, addirittura, dalla circostanza che, magari, si riferiscano – come nel caso in questione – a vicende giudiziarie ancora in corso.
Tonnellate di informazione online – forse con la sola eccezione di quelle storie che da vicende di cronaca si sono, negli anni, trasformate in fatti di storia contemporanea per via della loro straordinaria rilevanza sociale secondo in conformità alla recente decisione del Garante per la privacy che ha negato l’oblio ad un ex terrorista che lo invocava – sarebbero destinate al macero digitale.
Ma davvero il diritto di cronaca può avere una scadenza? E davvero tocca al protagonista negativo di una storia di cronaca decidere quando è arrivato il momento di sottrarla alla conoscenza collettiva e gettarla via come si fa con qualsiasi prodotto scaduto?
La sensazione è che sul diritto all’oblio e sul suo contemperamento con la libertà informazione ci sia ancora tanta strada da fare alla ricerca di un miglior contemperamento tra l’interesse del singolo e quello della collettività.
Forse è arrivato il momento che ciascuno di noi acquisisca una maggior attitudine a convivere con il proprio passato perché, altrimenti, quello che ci attende è un futuro senza quella memoria collettiva della quale la democrazia si nutre da secoli.
Here the english version.
Qui la Sentenza in versione integrale.
fonte espresso